Esercizio dell'attività
1.Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
1.L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
2.L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
3.L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4.Nella domanda l'interessato dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
1.L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
2.L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni italiane.
3.L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionale che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stati stabiliti dal Ministero della Sanità con l'ordinanza dell'aprile 2002
4.L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
5.Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche degli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
6.I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
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Dove
rivolgersi
Sportello Unico Attività Produttive(Suap), p.zza Giovanni
XXIII (Palazzo Farnese),
80053 Castellammare di Stabia - tel. 081 3900297