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Commercio cose antiche
Il DPR n° 311/2001 ha innovato la materia introducendo le seguenti innovazioni:
- Per esercitare il commercio di oggettiusati privi di valore o di valore esiguo non è più necessaria l'autorizzazione di pubblica sicurezza (presa d'atto) né la tenuta del registro delle operazioni effettuate. In tal caso per effettuare le operazioni di vendita è sufficiente essere in possesso di autorizzazione commerciale con comunicazione di apertura di esercizio commerciale al dettaglio come previsto dalla 114/98
- L'obbligo dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita dell'usato e della tenuta dei registri speciali viene previsto nei seguenti casi
a.Commercio di cose usate, quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose
b.Commercio e detenzione, da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi, anche usati
- Le autorizzazioni di pubblica sicurezza assumono carattere permanente: pertanto non bisogna più procedere al loro rinnovo annuale.
- Occorre invece rinnovare la dichiarazione finalizzata all'autorizzazione alla vendita dell'usato solo nei casi di trasferimento di sede dell'esercizio e di trasferimento della titolarità dell'azienda.
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Dove rivolgersi
Sportello Unico Attività Produttive(Suap), p.zza Giovanni
XXIII (Palazzo Farnese),
80053 Castellammare di Stabia
tel. 081 3900297
email: suap@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it