Città di Castellammare di Stabia

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Delibere, determinazioni ed ordinanze


Le delibere

Gli organi collegiali, giunta e consiglio, nell'esercizio della potestà amministrativa e delle rispettive competenze attribuite loro dalla legge, esprimono le proprie decisioni attraverso atti formali che hanno efficacia e rilevanza giuridica, detti delibere.

Le determinazioni

Sono atti amministrativi adottati dai responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle loro funzioni ed hanno particolare importanza per l'attività operativa dell'ente. Spettano infatti ai dirigenti tutti i compiti che la legge e lo statuto comunale non riservano agli organi di governo, la direzione degli uffici e dei servizi, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico.

Le ordinanze

Sono gli atti con i quali il sindaco, in forza della carica ricoperta, obbliga un soggetto o un gruppo di soggetti ad un comportamento positivo (ordine di fare) o negativo (divieto di fare).
L'inosservanza di quanto disposto dal sindaco, tramite le ordinanze, determina una sanzione a carico dell'inadempiente. Nell'esercizio delle funzioni connesse alla sua carica, il sindaco dispone ordinanze definite ordinarie, sia come capo dell'amministrazione (ad esempio l'attuazione dei regolamenti ed in genere delle norme relative alle funzioni di competenza del comune), sia come ufficiale di governo, per l'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge per funzioni e servizi statali (stato civile, anagrafe, statistica, leva militare, servizi elettorali, ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità, igiene pubblica).
Le ordinanze dette urgenti hanno invece carattere straordinario e sono i provvedimenti emanati dal sindaco quale ufficiale di governo in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, per prevenire ed eliminare gravi pericoli incombenti sull'incolumità dei cittadini.
Le ordinanze che hanno un destinatario sono notificate direttamente all'interessato.
Le delibere, le determinazioni e le ordinanze sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (salvo specifiche disposizioni di legge). All'albo pretorio si trovano, inoltre, gli atti ed i manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

 

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