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Richiesta concessione
occupazione spazi ed aree pubbliche e autorizzazione depositi
o cantieri
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Richiesta autorizzazione
suolo pubblico
per lavori edili
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L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Campo
di applicazione o tipologia di impresa o di attività
sottoposte al procedimento.
E’ soggetto alla tassa
chiunque occupa per qualsiasi natura, anche senza titolo,
strade, corsi, piazze e, comunque, beni appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi
soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi,
verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile,
nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo,
comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti
di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La tassa si applica, inoltre, alle occupazioni realizzate
su tratti di aree private sulle quali risulta costituita,
nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico
passaggio.
Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali
che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione
superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione
da parte dei comuni medesimi.
Ente/Enti
titolari
La tassa è dovuta, al Comune o alla provincia,
dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione
o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in
proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso
pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Adempimenti
Con il regolamento sono disciplinati i criteri di
applicazione della tassa e le modalità per la richiesta,
il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
L'adozione e la modifica del regolamento sono di competenza
del Consiglio ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a), della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le tariffe sono adottate in via
ordinaria entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore
il 1° gennaio dell'anno successivo.
Quando i comuni e le province non provvedono alla determinazione
delle tariffe entro il termine suddetto si applicano quelle
già in vigore purché non inferiori alla misura
minima fissata dalla legge.
Revoca di concessioni ed autorizzazioni
La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla
restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
Occupazioni permanenti e temporanee
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
Classificazione in categorie
La tariffa della tassa è graduata a seconda
dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
Le strade e le altre aree pubbliche sono classificate in almeno
due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato
dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, o dalla Provincia,
ed è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio ed
in altri luoghi pubblici.
E’ stato ritenuto che ai fini dell'applicazione della
tassa, l'obbligo di deliberare la classificazione delle aree,
sentita la Commissione edilizia, e successivamente di pubblicare
il relativo elenco nell'albo pretorio secondo la procedura
stabilita dal D.Lgs. n. 507/1993, ha efficacia vincolante
per i soli Comuni privi di tale classificazione, ma non per
quelli che vi abbiano in precedenza provveduto (T.A.R. Lazio,
Sez. II, 7 marzo 1996, n. 462).
Superficie tassabile
La tassa è determinata in base alla superficie
occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, prescindendo
dal carattere dell'attività svolta e dalla capacità
contributiva del soggetto passivo.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare
sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel
caso di più occupazioni, anche della stessa natura,
di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare,
la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Non si procede alla tassazione delle occupazioni che, in relazione
alla medesima arca di riferimento, siano complessivamente
inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Le occupazioni temporanee del soprassuolo e del sottosuolo,
effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento
al mq. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per
le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere
calcolate in ragione del 10%.
Modalità
e tempi
Denuncia
e versamento della tassa
Nuove
occupazioni permanenti
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti
tenuti devono presentare al comune o alla provincia denuncia
entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione
medesima.
La denuncia è effettuata sugli appositi modelli predisposti
dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione
degli utenti presso gli uffici preposti al servizio.
La denuncia contiene i dati identificativi del contribuente,
incluso il codice fiscale e/o la partita I.V.A., gli estremi
dell'atto di concessione, la superficie occupata e la categoria
dell'area ove la stessa è ubicata, la tariffa e l'importo
dovuto. Nello stesso termine è effettuato il pagamento
della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione,
allegando l'attestato alla denuncia nella quale sono trascritti
gli estremi
Modalità
di pagamento
Il
pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento
a mezzo conto corrente postale intestato al comune o alla
provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali
con le modalità stabilite con decreto del Ministero
delle Finanze. In caso di affidamento in concessione, al concessionario
del Comune (per il Comune di Castellammare la Multiservizi
spa) anche mediante c/c postale.
La tassa, se d'importo superiore a 250 euro, può essere
corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo,
aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre
dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate
nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata
alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle
occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente
al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata
in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente,
nel mese di inizio del- l'occupazione e nel mese di dicembre
dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente
al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione
mediante convenzione.
Occupazioni
temporanee
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia
è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi
con il modulo di c/c postale, non oltre il termine previsto
per l’occupazione. Quando la stessa non è connessa
ad un previo atto dell’amministrazione, il pagamento
della tassa può essere effettuato mediante versamento
diretto all’ufficio dell’ente.
Sanzioni
Vi sono sia sanzioni pecuniarie che quelle non pecuniarie.
Le prime si dividono in:
Per
informazioni e chiarimenti:Sportello Unico Attività
Produttive
Via Raiola, 44 (Palazzo Di Nola)
80053 C/mare di Stabia
Tel. 081 3900 349
suap@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it