CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE RICETTIVE
L'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi
per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico - adottato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio
2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
4 ottobre 2002 - è stato recepito con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre
2002.
Cosa stabilisce l’accordo? (*)
Dall'entrata in vigore del decreto è abrogata la legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 e tutti i riferimenti alla legge in oggetto, contenuti in atti normativi vigenti, devono intendersi riferiti al DPCM suddetto e alle normative regionali di settore.
La legge 135/2001
Il DPCM attua l'articolo 2, commi 4 e 5 della legge
29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale
del turismo" che prevede la definizione di principi
relativi al settore del turismo al fine di assicurare l'unitarietà
del comparto e la tutela dei consumatori, delle imprese e
delle professioni turistiche.
La legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti
della politica del turismo in attuazione degli articoli 117
e 118 della Costituzione.
La legge 135/01 prevede, inoltre, che ciascuna
Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto,
dia attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla
legge e contenuti nel decreto stesso. Decorso inutilmente
il termine, le disposizioni contenute nel decreto si applicano
alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata
in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle
linee guida.
Ai sensi dell'articolo 2, il DPCM deve stabilire, tra le altre
cose "l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche
operanti nel settore e delle attività di accoglienza
non convenzionale".
Di particolare rilevanza, ai fini dell'applicazione delle
leggi di incentivazione in materia di turismo, è la
disposizione che attribuisce allo Stato, alle Regioni e alle
Province autonome il compito di definire le tipologie di imprese
turistiche.
Il ruolo delle Regioni
Le Regioni esercitano le funzioni in materia di turismo e
di industria alberghiera sulla base dei principi fissati dalla
legge dello Stato. Per quanto riguarda le funzioni e i compiti
conservati allo Stato in materia di turismo, essi sono svolti
dal Ministero delle Attività Produttive, che cura in
particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi
statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il
coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero,
aventi esclusivo rilievo nazionale.
(*) L'accordo recepito con il DPCM 13 settembre
2002 stabilisce che:
il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta;
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.
Per
quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza
non convenzionale e le attività ricettive gestite senza
scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività
turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in
forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo
di lucro.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
le diverse tipologie di attività non convenzionali
ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità
del proprio territorio.
Per
maggiori informazioni scrivi al SUAP (sportello unico attività
produttive)
suap@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it