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Strutture Ricettive
CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE RICETTIVE
L'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi
per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico - adottato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio
2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
4 ottobre 2002 - è stato recepito con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre
2002.
Cosa
stabilisce l’accordo? (*)
Dall'entrata
in vigore del decreto è abrogata la legge quadro
sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 e tutti i riferimenti
alla legge in oggetto, contenuti in atti normativi vigenti,
devono intendersi riferiti al DPCM suddetto e alle normative
regionali di settore.
La legge 135/2001
Il DPCM attua l'articolo 2, commi 4 e 5 della legge
29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale
del turismo" che prevede la definizione di principi
relativi al settore del turismo al fine di assicurare l'unitarietà
del comparto e la tutela dei consumatori, delle imprese e
delle professioni turistiche.
La legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti
della politica del turismo in attuazione degli articoli 117
e 118 della Costituzione.
La legge 135/01 prevede, inoltre, che ciascuna
Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto,
dia attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla
legge e contenuti nel decreto stesso. Decorso inutilmente
il termine, le disposizioni contenute nel decreto si applicano
alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata
in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle
linee guida.
Ai sensi dell'articolo 2, il DPCM deve stabilire, tra le altre
cose "l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche
operanti nel settore e delle attività di accoglienza
non convenzionale".
Di particolare rilevanza, ai fini dell'applicazione delle
leggi di incentivazione in materia di turismo, è la
disposizione che attribuisce allo Stato, alle Regioni e alle
Province autonome il compito di definire le tipologie di imprese
turistiche.
Il ruolo delle Regioni
Le Regioni esercitano le funzioni in materia di turismo e
di industria alberghiera sulla base dei principi fissati dalla
legge dello Stato. Per quanto riguarda le funzioni e i compiti
conservati allo Stato in materia di turismo, essi sono svolti
dal Ministero delle Attività Produttive, che cura in
particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi
statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il
coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero,
aventi esclusivo rilievo nazionale.
(*) L'accordo recepito con il DPCM 13 settembre
2002 stabilisce che:
il
carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente
dalla tipologia di attività svolta;
le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'armonizzazione sull'intero territorio
nazionale, individuano le principali tipologie di valenza
generale relativamente alle attività
turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
- Attività ricettive ed attività di gestione di
strutture e di complessi con destinazione a vario
titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici
ed attività complementari, fra le quali
alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case
ed appartamenti per vacanze,
anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà,
campeggi e villaggi turistici,
altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.
In relazione a specifici indirizzi regionali,
le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive.
Fra di esse possono
essere individuate anche attività ricettive speciali,
finalizzate alla fruizione di segmenti
particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche
caratteristiche o risorse
economiche e/o naturali dell'area.
- Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti,
finalizzate all'uso del tempo libero, al
benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione,
la promozione e la comunicazione
turistica, ove non siano di competenza di altri comparti,
fra le quali i parchi a
tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche
e congressuali, nonché di organizzazione
di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
- Attività correlate con la balneazione, la fruizione
turistica di arenili e di aree demaniali diverse
e il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti
balneari, definiti come
pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale,
attrezzati per la balneazione,
l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona,
con attrezzature idonee
a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese
di gestione di strutture per il turismo
nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni
da diporto stazionanti
per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio
turistico e di noleggio nautico.
- Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e
turismo, che esercitano congiuntamente
o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione
e intermediazione di
viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica
a servizio dei clienti, siano esse
di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche
quelle che esercitano attività
locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza
ai turisti. Sono escluse le
mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
- Attività organizzate per la gestione di infrastrutture
e di esercizi ed attività operanti,per fini
esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei
trasporti e nella mobilità delle
persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché
nella valorizzazione e nella fruizione
delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle
naturali, ivi compreso il termalismo,
e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio.
Fra tali attività sono ricomprese
le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture
soprattutto se di tipo
dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità
dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo
ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf,
e turistico- escursionistico,
quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici,
nonché gli esercizi di somministrazione
di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei
sistemi turistici locali
e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con
esclusione comunque delle mense
e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche
di montagna anche le attività svolte
per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato
e di gestione delle piste
da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento
a sostegno dell'imprenditorialità
turistica della montagna intesa nel suo complesso.
- Altre attività individuate autonomamente dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano.
Oltre
a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono
attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente
in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi
indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni,
delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e
delle potenzialità socio-economiche del territorio
ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo
equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico,
il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile,
il turismo sociale, ecc.
Per
quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza
non convenzionale e le attività ricettive gestite senza
scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività
turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in
forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo
di lucro.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
le diverse tipologie di attività non convenzionali
ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità
del proprio territorio.
Per
maggiori informazioni scrivi al SUAP (sportello unico attività
produttive)
suap@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it