Premere il tasto H per tornare a questo link che vi porterà alla home del sito web in qualsiasi momento
Informativa sull'accessibilitá Visualizzazione normale Visualizzazione alto contrasto Mostra versione stampabile Stampa pagina Salta ai contenuti della pagina

Città di Castellammare di Stabia

www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

Medaglia d'oro al merito civile

Navigazione Veloce

Home --> Il Comune --> Home SUAP --> Strutture Ricettive

Strutture Ricettive


SUAP - Strutture Ricettive Denuncia inizio attività Bed and Breackfast Dichiarazione di prosecuzione dell'attività ricettiva Richiesta autorizzazione per struttura ricettiva Denuncia inizio atività struttura ricettiva extraalberghiera Autorizzazione per apertura di azienda agrituristica Somministrazione di alimenti e bevande Dichiarazione di subingresso nella titolarità di licenza amministrativa


CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE RICETTIVE

L'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico - adottato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2002 - è stato recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.

Cosa stabilisce l’accordo? (*)

Dall'entrata in vigore del decreto è abrogata la legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 e tutti i riferimenti alla legge in oggetto, contenuti in atti normativi vigenti, devono intendersi riferiti al DPCM suddetto e alle normative regionali di settore.


La legge 135/2001
Il DPCM attua l'articolo 2, commi 4 e 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" che prevede la definizione di principi relativi al settore del turismo al fine di assicurare l'unitarietà del comparto e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.
La legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
La legge 135/01 prevede, inoltre, che ciascuna Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto, dia attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla legge e contenuti nel decreto stesso. Decorso inutilmente il termine, le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida.
Ai sensi dell'articolo 2, il DPCM deve stabilire, tra le altre cose "l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale".
Di particolare rilevanza, ai fini dell'applicazione delle leggi di incentivazione in materia di turismo, è la disposizione che attribuisce allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome il compito di definire le tipologie di imprese turistiche.


Il ruolo delle Regioni
Le Regioni esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi fissati dalla legge dello Stato. Per quanto riguarda le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, essi sono svolti dal Ministero delle Attività Produttive, che cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale.

(*) L'accordo recepito con il DPCM 13 settembre 2002 stabilisce che:

il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta;

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

  1. Attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
  2. Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
  3. Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
  4. Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
  5. Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti,per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico- escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
  6. Altre attività individuate autonomamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio.

Per maggiori informazioni scrivi al SUAP (sportello unico attività produttive)
suap@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

Sito accessibile secondo il regolamento di attuazione della Legge n.4 del 2004
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005 con
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75
Le pagine non conformi alla suddetta legge verranno segnalate
dall'apposito bollino
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!
Visitatore n° 11831