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Palazzo Reale di Quisisana

Riferimenti legislativi e contrattuali


I lavori descritti nella presente perizia interessano un edificio vincolato ai sensi della Legge 1089/39, conseguentemente gli stessi sono disciplinati dal D.Lgs. 30/04 “Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali” che ha integrato la L. 109/94, introducendo una disciplina derogatoria particolarmente incisiva per gli appalti di lavori pubblici relativi ai beni culturali, in considerazione delle difficoltà di eseguire i lavori su di un edificio già esistente e della esigenza di conservazione del bene monumentale.

Come anticipato, l’appalto dei lavori di consolidamento, restauro e recupero funzionale dell’ex Casino Reale del Quisisana fu affidato in data 3/05/2002 con contratto n. 1224 di rep. all’A.T.I. “IMPRESA POUCHAIN S.R.L. (capogruppo) – S.A.B.E.S.A. S.p.A. (mandante) per l’importo di € 9.129.880,00 di cui € 8.546.284,60 per lavori al netto del ribasso medio di gara pari al 34,999% ed € 583.596,60 per oneri di sicurezza.

Con successiva determinazione n. 179 del 3/12/2002, il Dirigente del Settore Urbanistica dispose l’affidamento a trattativa privata, a favore dell’appaltatore del contratto principale, delle indagini geognostiche e rilievo dei condotti fognari, per un ammontare di € 16.800,00 oltre IVA, trattandosi di opere non comprese nell’appalto principale ma indispensabili per la redazione dell’aggiornamento del progetto strutturale così come richiesto dalla Soprintendenza per i BB. AA. di Napoli in sede di Conferenza dei Servizi.

Con ulteriore determinazione n. 78 del 8/07/2003, il Dirigente del Settore Urbanistica ritenne affidare a trattativa privata all’appaltatore anche la esecuzione di alcuni scavi per indagini archeologiche, per un ammontare di € 16.112,99 compreso IVA, per le stesse motivazioni innanzi esposte.

Con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica n. 83 del 18/07/2003 furono, quindi, affidati all’appaltatore lavori in variante e supplementari al contratto principale per un importo netto di € 455.598,64 comprensivo degli oneri di sicurezza, giusto Atto di Sottomissione del 5/09/2003 registrato in data 22/10/2003. Pertanto l’importo contrattuale fu rideterminato in € 9.585.479,54 per lavori al netto del ribasso medio del 34,999% ed oneri di sicurezza.

Con contratto n. 229 di rep. del 25/09/2003 venivano affidati all’A.T.I. “IMPRESA POUCHAIN S.R.L. – S.A.B.E.S.A. S.p.A.” a trattativa privata, agli stessi prezzi patti e condizioni, lavori aggiuntivi e complementari al contratto principale, per l’importo netto di € 300.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza. Detti lavori consistevano nella puntellatura delle volte dell’edificio monumentale e nel ripristino della viabilità di via Grottelle.

Con successivo contratto n. 350 di rep. del 4/10/2004 venivano affidati all’A.T.I. “IMPRESA POUCHAIN S.R.L. – S.A.B.E.S.A. S.P.A.” a trattativa privata i lavori relativi ai saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei a seguito del rinvenimento di alcune strutture antiche al piede dell’immobile, per l’importo netto di € 50.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza. Le condizioni contrattuali rispettavano quelle previste dal contratto principale.

A seguito del fallimento della impresa capogruppo POUCHAIN S.R.L. (decretata dal Tribunale Fallimentare di Roma con sentenza n. 1091/04 del 16/11/2004) e della successiva determinazione n. 8 adottata dal Dirigente del Settore Urbanistica in data 14/01/2005, con cui si prendeva atto del fallimento della capogruppo e si stabiliva di proseguire, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia e l’impresa S.A.B.E.S.A. S.p.A. (con funzioni di capogruppo) costituita in A.T.I. con l’impresa MIR s.a.s. COSTRUZIONI DI FRANCESCO ARIOLA, in data 9/05/2005 veniva affidata all’ATI “S.A.B.E.S.A. S.P.A. (capogruppo) – MIR S.A.S. di Ariola Francesco (mandante)” la prosecuzione dell’appalto di che trattasi agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario rep. n. 1224/2002.

 

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