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La Posta Elettronica Certificata (PEC)
PEC (Posta elettronica certificata) gratis per i cittadini, le associazioni, le imprese e i professionisti con la validità di un anno. Al termine di tale periodo, non vi sarà alcun rinnovo automatico ma solo un messaggio che avviserà l’utente della scadenza della casella. Con l’uso della casella di posta certificata le comunicazioni assumono il valore legale della Raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’indirizzo PEC del comune è:
protocollo.stabia@asmepec.it
COME SI ATTIVA
- Scaricare il modulo
- Compilare il modulo e inviarlo via fax, con allegato la fotocopia di un documento di identità valido, al fax 081 787 9992
- L’avvenuta attivazione sarà comunicata mediante un breve messaggio di posta elettronica
sulla casella mail indicata al momento della richiesta. Nella mail saranno indicate le
credenziali di accesso, le modalità di configurazione della casella sul proprio client di
posta e l’indirizzo internet per accedere alla web mail da qualsiasi postazione.
Il Numero Verde 800 029 117 è a disposizione (lunedì-venerdì ore 9,00 - 18,00) per ogni
ulteriore informazione o richiesta di assistenza.
COSA E' LA PEC
“PEC” è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata, ovvero lo strumento di comunicazione
che è nato per assicurare agli utenti la certezza, il valore legale, l’invio o il mancato
recapito dei messaggi e-mail al destinatario.
Il modo più semplice e immediato per capire cos’è la PEC è l’associazione alla tradizionale
raccomandata con ricevuta di ritorno. Come la raccomandata a/r, infatti, consente
l’individuazione certa del mittente, creando ogni presupposto tecnico per l’assunzione a
valore legale delle comunicazioni inviate attraverso tale strumento.
Ma la PEC possiede vantaggi decisamente superiori rispetto alla raccomandata:
- Riduzione dei costi. L’invio e la ricezione dei messaggi via PEC sono totalmente
gratuiti.
- Semplicità di gestione. Ricevere e inviare messaggi con valore legale non
necessiterà più della presenza in un preciso luogo (ufficio, abitazione) o di recarsi
presso gli uffici postali. La casella PEC può essere controllata e utilizzata con una
semplice connessione internet, ovunque
- Archiviazione e ricerca immediate. Tutti i messaggi di posta ricevuti e inviati, le
conferme di ricezione o di mancato recapito (corrispondenti alla tradizionale “ricevuta di ritorno”) sono conservate nella casella di posta e, quindi, reperibili o
replicabili con estrema immediatezza.
- Velocità. Abbattimento dei tempi per l’invio e la trasmissione delle comunicazioni.
Esse, infatti, sono praticamente istantanee e non bisognerà più attendere giorni
l’arrivo della “ricevuta di ritorno”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR 11 FEBBRAIO 2005 N. 69
La Posta Elettronica Certificata assume valore legale con il DPR 11 febbraio 2005 n. 68
"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3" (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) che,
all’art. 4 c.1 afferma che “la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui
trasmissione è valida agli effetti di legge”.
Lo stesso DPR stabilisce le modalità di trasmissione, i livelli minimi di servizio, i criteri di
interoperabilità e i requisiti di sicurezza che la PEC deve possedere. Istituisce, inoltre,
l’Elenco Pubblico dei Gestori di PEC, ovvero i soggetti autorizzati al rilascio e alla gestione
delle caselle di Posta Elettronica Certificata, demandando al CNIPA il compito di ricevere e
valutare le relative candidature in base a requisiti di sicurezza, onorabilità ed efficienza
(richiesta anche la Certificazione ISO 9000).
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, regola l’adozione della Posta Elettronica Certificata per le Pubbliche Amministrazioni.
All’art. 6 impone alle PA centrali, regionali e locali, di utilizzare la PEC per qualsiasi
scambio di informazioni e documenti con i soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano
preventivamente comunicato il proprio indirizzo PEC.
L’art. 45 specifica che le comunicazioni avvenute via PEC non devono essere seguite
dall’invio dei documenti originali, in quanto soddisfano il requisito della forma scritta e
risultano idonee al riconoscimento della fonte di provenienza.
All’art. 47 afferma che le comunicazioni tra le PA effettuate via PEC sono valide ai fini del
procedimento amministrativo e sancisce l’obbligo per le PA centrali di istituire almeno una
casella PEC per ciascun registro di protocollo. La posta elettronica, inoltre, va utilizzata
per le comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti.
L’art. 48, infine, ribadisce la piena validità legale delle comunicazioni attraverso la PEC,
equiparandola alla notificazione per mezzo posta.
LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
La recente Legge introduce, all’art. 16, norme significative che danno una netta accelerazione all’utilizzo della PEC.
Viene imposto alle imprese l’obbligo di comunicare al “registro delle imprese” gli indirizzi
di Posta Elettronica Certificata al momento della registrazione (per quelle di uova
costituzione) o comunque entro 3 anni (per tutte le altre già esistenti).
Analogamente, i professionisti iscritti agli Albi o a elenchi istituiti con leggi dello Stato
devono comunicare agli Ordini e ai Collegi i propri indirizzi PEC. Questi ultimi, inoltre,
provvedono a rendere disponibili, esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni, gli
elenchi con gli indirizzi PEC dei professionisti.
Le Pubbliche Amministrazioni devono attivare almeno una casella PEC per ogni registro di
protocollo, ai sensi del già citato CAD, e provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC
al CNIPA che pubblica tali indirizzi in un elenco consultabile per via telematica.
Si precisa che dall’attuazione di tali adempimenti non deve derivare alcun onere nuovo o aggiuntivo a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ ambito delle risorse disponibili.
Le comunicazioni tra imprese, professionisti e PA possono essere inviate a mezzo PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.